Statuto

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS PRO VERCELLI

COSTITUZIONE
Art. 1 – E’ costituita con sede in Vercelli una Associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Pro Vercelli”. I colori della Società sono Bianco e Azzurro.

SCOPI
Art. 2 – L’ “Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Pro Vercelli” non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale e persegue i seguenti scopi:
– promuovere la pratica del gioco del tennis , di qualsiasi altra disciplina sportiva e l’esercizio dell’educazione fisica in genere;
– favorire e intraprendere ogni altra iniziativa intesa al raggiungimento dei fini sociali.
In tale quadro riserverà una particolare attenzione ai giovani non tralasciando tuttavia di assicurare a tutti i Soci, la possibilità di utilizzare il tempo libero nel sano esercizio sportivo.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie , in quanto integrative delle stesse.

AFFILIAZIONE ALLA F.I.T.
Art. 3 – La “Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Pro Vercelli” è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) , della quale esplicitamente , per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati , osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali , nonché la normativa del C.O.N.I.

SOCI
Art. 4 – L’ “Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Pro Vercelli” è formata dai Soci che si suddividono nelle seguenti categorie:

a) Onorari: coloro che tali vengono proclamati dal Consiglio di Amministrazione per le loro benemerenze nei confronti del Sodalizio;
b) Ordinari: i Soci ordinari si suddividono in:
– Seniores: coloro che hanno compiuto il 24° anno di età;
– Juniores:i giovani compresi tra il 19° e il 23° anno di età;
– Ragazzi: i giovani che hanno fino a 18 anni di età;
c) Frequentatori:coloro che non utilizzano i campi da tennis.

Art. 5 – Per essere ammessi a far parte dell’Associazione ed acquisire la qualifica di Socio occorre sottoscrivere apposita domanda che deve contenere la dichiarazione esplicita di accettazione di tutte le norme del presente Statuto e dei regolamenti predisposti dal Sodalizio.
Dell’ammissione dei Soci decide il Consiglio d’Amministrazione a maggioranza assoluta dei voti.
Avverso le decisioni negative è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Qualunque Socio potrà dimettersi dall’Associazione e tali dimissioni diventeranno effettive su accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

ANNO SOCIALE
Art. 6 – L’anno sociale inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo dell’anno successivo.

ORGANI SOCIALI
Art. 7 – Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea generale dei Soci;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA GENERALE
Art. 8 – L’Assemblea è costituita da tutti i Soci maggiori di età e in regola con il versamento delle quote sociali.
È convocata in via ordinaria dal Presidente ogni anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentata per delega, in prima convocazione, almeno per la metà dei Soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. L’Assemblea, sia di prima che di seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti.
Ciascun Socio, avente diritto al voto, potrà rappresentare con delega, solamente un altro Socio.

Art. 9 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 10 – Spetta all’Assemblea:
a) discutere e deliberare in ordine all’andamento dell’Associazione e determinare le direttive di massima della stessa;
b) discutere e deliberare in merito al rendiconto consuntivo ed al bilancio preventivo;
c) discutere e deliberare in merito alla relazione del Presidente;
d) provvedere ogni quattro anni alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, fra i quali il Consiglio stesso, a norma del successivo Art.12 lett. a), sceglierà il Presidente ed il Vice Presidente.
e) provvedere ogni quattro anni alla nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei membri del Collegio dei Probiviri;
f) discutere e deliberare in ordine alle modifiche da apportare al presente Statuto;
g)deliberare in merito allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 11 – Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 8 ad un massimo di 14 Consiglieri eletti dall’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti ; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente in carica o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 12 – Spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) nominare tra i suoi membri il Presidenteed il Vice Presidente;
b) dirigere l’attività dell’Associazione e svolgere ogni azione per il conseguimento dei fini statutari nell’ambito delle indicazioni dell’Assemblea;
c) decidere sulle domande di ammissione a Socio;
d) assumere, se del caso, i provvedimenti di espulsione; avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri;
e) fissare la misura delle quote sociali;
f) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
g) assolvere gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto;
h) cooptare nel Consiglio fino ad un massimo di n° 3 soci in sostituzione di altrettanti Consiglieri dimissionari.

PRESIDENTE
Art. 13 – Il Presidente è eletto ogni quattro anni dal Consiglio di Amministrazione che lo sceglierà fra i suoi membri.
In caso di assenza o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.
Spetta in particolare al Presidente:
– di intrattenere i rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell’Associazione;
– di convocare l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, stabilendo l’ordine del giorno delle riunioni;
– di vigilare sul funzionamento del Sodalizio e su tutti gli atti amministrativi;
– di curare che sia predisposto lo schema del bilancio annuale;
– di esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Amministrazione sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

VICE PRESIDENTE
Art. 14 – Il Vice Presidente è nominato ogni quattro anni dal Consiglio di Amministrazione che lo sceglierà tra i suoi membri, coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue attività e lo sostituisce in ogni caso di impedimento o di assenza.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 15 – Il Collegio dei Probiviri è formato da n° 3 membri nominati ogni quattro anni dall’Assemblea.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esprimere il proprio parere su qualsiasi controversia che potesse sorgere fra i Soci e l’Associazione, ovvero fra i Soci stessi, quando questi ne facciano richiesta.
In particolare i Probiviri dovranno esprimersi relativamente ai ricorsi in ordine al mancato accoglimento di domanda di ammissione a Socio da parte del Consiglio di Amministrazione ed ai ricorsi circa i provvedimenti di espulsione.

COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 16 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti , nominati ogni quattro anni dall’Assemblea.
I Revisori eleggono tra loro il Presidente del Collegio.
Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi, vigila sull’andamento delle gestioni economiche e finanziarie e redige la relazione sul bilancio per l’Assemblea.

CARICHE SOCIALI
Art. 17 – Tutte le cariche elettive sono gratuite e debbono essere ricoperte da Soci del Sodalizio.

RESPONSABILITA’
Art. 18 – L’Associazione non assume responsabilità nei confronti dei Soci a qualunque categoria essi appartengano , per qualsiasi incidente o infortunio dovesse loro capitare all’interno della Sede Sociale o per l’uso delle attrezzature sociali.

PATRIMONIO SOCIALE
Art. 19 – Tutti i Soci sono soggetti alla corresponsione delle quote sociali , la cui misura verrà determinata ai sensi del disposto dell’Art. 12 lettera e).

Art. 20 – Il patrimonio sociale è formato:
a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque vengano in possesso dell’Associazione;
b) dalle quote di cui al precedente Art. 19;
c) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finchè non siano erogate;
d) dagli interessi attivi.

Art. 21 – L’Amministrazione del patrimonio e la gestione dei fondi tutti di pertinenza dell’Associazione , spetta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 – L’esercizio finanziario si chiude al 31 marzo di ogni anno.
Il bilancio di chiusura deve fedelmente rispecchiare la gestione economico-finanziaria.
Il bilancio eretto dal Consiglio di Amministrazione sulla base dello schema predisposto dal Presidente, dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.
Il bilancio dovrà essere corredato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sull’andamento della gestione sociale.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione e fondi, durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la distribuzione o la destinazione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 23 – La messa in liquidazione dell’Associazione può essere disposta dall’Assemblea generale.
La deliberazione relativa dovrà essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei voti.
L’Assemblea provvederà pure alla nomina di uno o più liquidatori , determinando i poteri degli stessi e ratificandone l’operato.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione avente la stessa finalità ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta della legge.

RINVIO
Art. 24 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allenorme contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.